PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI LAVORO

 

Legge di Bilancio

Con la pubblicazione nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 della Legge 199 del 30 dicembre 2025 vengono introdotte le seguenti principali misure in materia di lavoro a decorrere dal 1.1.2026:

1.      Riduzione Aliquota Irpef

Viene rivista l’aliquota Irpef del secondo scaglione in misura di 2 punti percentuali scendendo dal 35% al 33% per i redditi da 28.001 euro a 50.000. Sopra i redditi di 200.000 euro, la riduzione viene completamente neutralizzata dalla riduzione di alcuni oneri per la somma corrispondente a 440,00 euro.

2.      Incrementi Retributivi

     2.1    Sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato nel periodo d’imposta 2026 derivanti dagli aumenti contrattuali sui rinnovi stipulati nel triennio 2024/2026, è applicata in ragione dell’imposta ordinaria, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali pari al 5% salvo che il lavoratore non formalizzi una rinuncia scritta a tale disposizione. I lavoratori dipendenti beneficiari sono coloro che nel 2025 non hanno superato un reddito pari a 33.000 euro.

      2.2    Per i premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti, nei periodi d’imposta 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva scende dal 5% all’1% e aumenta da 3.000 a 5.000 euro il limite d’importo entro cui applicarla.

      2.3  Sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato nel periodo d’imposta 2026 per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nel riposo settimanale e sulle indennità di turno, è applicata in ragione dell’imposta ordinaria, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali pari al 15% salvo che il lavoratore non formalizzi una rinuncia scritta a tale disposizione. I lavoratori dipendenti beneficiari sono coloro che nel 2025 non hanno superato un reddito pari a 40.000 euro.

  3)   Innalzamento fascia esenzione buoni pasto elettronici

Il valore del buono pasto elettronico in esenzione passa da 8 ad euro 10.

 4)    Indennità per settori turistico-alberghiero

Sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato operanti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo compreso gli stabilimenti termali, nel periodo d’imposta 2026 sino al 30 settembre è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 

I lavoratori dipendenti beneficiari sono coloro che nel 2025 non hanno superato un reddito pari a 40.000 euro.

La richiesta viene effettuata dal lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro che dichiara il reddito percepito nel 2025.

Il datore di lavoro recupera il trattamento integrativo attraverso la compensazione tramite F24.

       5)    Indennità di discontinuità

Viene alzato da 30.000 a 35.000 euro il tetto di reddito che prevede la possibilità per i lavoratori di accedere all’indennità di discontinuità. Modificato anche per gli attori cinematografici e audiovisivi il requisito ordinario del raggiungimento delle 51 giornate per avere accesso al beneficio. Basteranno 15 giornate nell’anno precedente o 30 giornate complessive nei due anni precedenti la domanda. Saranno escluse dal calcolo le giornate a titolo di indennità di discontinuità o di Naspi o di Alas negli anni considerati.

       6)    Bonus mamme 

Il bonus sale da 40 a 60 euro per le mamme lavoratrici dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, e le lavoratrici autonome (iscritte ad una gestione previdenziale o in gestione separata e anche a casse professionali). Le lavoratrici sono coloro che hanno due figli e fino al compimento del 10° anno da parte del secondo figlio. Le lavoratrici beneficiari sono coloro che nel 2025 non hanno superato un reddito pari a 40.000 euro.

       7)    Incentivo donne

Esonero totale del 100% per l’inserimento di donne madri fino ad un massimo di € 8.000 per periodo d’imposta, che hanno tre figli minorenni prive di impiego da almeno sei mesi.

Variabilità del tempo di beneficio da 12 a 24 mesi a seconda trattasi di contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Possibilità dei 18 mesi in caso di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

        8)  Rafforzato il congedo parentale

Si alza il limite di età dei figli da 12 a 14 anni per usufruire del congedo parentale e viene reiterato l’incremento dal 30 all’80% della retribuzione per tre mesi.

Interessante è il prolungamento fino al primo anno di età del bambino delle agevolazioni concernenti le sostituzioni del personale dipendente assente per maternità.

        9)   Incentivi alle assunzioni

In attesa di un riordino delle agevolazioni contributive per le assunzioni di personale dipendente ovvero di una proroga delle misure esistenti al 31 dicembre 2025 che tanto hanno influito su un recupero dell’occupazione nell’intero territorio nazionale, causa anche la mancanza di un provvedimento sperato nel decreto milleproroghe, si è tuttavia intervenuto sull’incremento dell’occupazione giovanile nel territorio c.d. ZES del Mezzogiorno.

Viene finanziato l’esonero parziale per 24 mesi dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni che avverranno nel 2026 di personale non dirigente con contratto a tempo indeterminato o trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono dovuti i contributi Inail.

      10)    Interventi in materia di pensione complementare

La legge di bilancio 2026 interviene in maniera decisa sulla previdenza complementare sia per quanto riguarda il personale dipendente di aziende private già assunto alla data del 1 gennaio 2026 e sia per quello in divenire per quanto riguarda la devoluzione o meno del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme di previdenza pensionistica complementare secondo un determinato iter procedurale.

Inoltre, viene adeguato ad € 5.300,00 l’anno l’ammontare massimo deducibile del contributo a tale fondo pensionistico dalla propria dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti che hanno aderito a tale forma.

Con un contributo separato più ampio, sarà dato adeguato approfondimento specifico delle normative che sono intervenuto in questo specifico settore con decorrenza 1.1.2026.

Altri Post